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[1]Il Consiglio provinciale dell'economia funziona a mezzo delle sue Sezioni, ciascuna per la parte di propria competenza per ragione di materia, ovvero, eccezionalmente, a Sezioni riunite secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.

[2]Il regolamento fissera' quali attribuzioni siano di competenza del Consiglio in adunanza plenaria, oltre quelle indicate espressamente dalla presente legge.

[3]Fra tali attribuzioni saranno comunque comprese le seguenti:

  • a)approvare il progetto di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, compilati dalla Giunta;
  • b)approvare il regolamento interno del Consiglio;
  • c)deliberare sulle questioni per le quali il Governo abbia richiesto il parere del Consiglio in adunanza plenaria.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art13 · fonte del testo