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[1]Il Consiglio provinciale dell'economia funziona a mezzo delle sue Sezioni, ciascuna per la parte di propria competenza per ragione di materia, ovvero, eccezionalmente, a Sezioni riunite secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.
[2]Il regolamento fissera' quali attribuzioni siano di competenza del Consiglio in adunanza plenaria, oltre quelle indicate espressamente dalla presente legge.
[3]Fra tali attribuzioni saranno comunque comprese le seguenti:
- a)approvare il progetto di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, compilati dalla Giunta;
- b)approvare il regolamento interno del Consiglio;
- c)deliberare sulle questioni per le quali il Governo abbia richiesto il parere del Consiglio in adunanza plenaria.
Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008
