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[1]I Consigli provinciali dell'economia provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti:
- a)dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che essi rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;
- b)dalla riscossione di un diritto sulle inscrizioni nei ruoli di cui al n. 20 dell'art. 3 della presente legge;
- c)dal gettito di una imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attivita' commerciale o industriale, comprese le attivita' agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile;
- d)dal gettito di una imposta sul commercio temporaneo e girovago;
- e)dal gettito di un centesimo della sovrimposta (terreni e fabbricati) applicata dalla Provincia secondo le norme in vigore;
- f)dall'importo di un contributo annuo degli istituti per le assicurazioni sociali, pari a L. 0.25 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella Provincia;
- g)da contributi volontari di singoli cittadini e di Enti pubblici o privati.
[2]Sono poi consolidati nella cifra risultante dal bilancio dell'esercizio 1925, e vengono devoluti ai rispettivi Consigli provinciali dell'economia, tutti i fondi stanziati dalle singole Amministrazioni provinciali per i servizi compresi nella competenza dei detti Consigli.
[3]Fra tali fondi passano, dal bilancio dell'Amministrazione provinciale al bilancio del Consiglio provinciale dell'economia, anche gli stanziamenti facenti carico all'Amministrazione provinciale per il mantenimento di cattedre ambulanti di agricoltura, di istituti di istruzione e scuole in genere agrarie, industriali, commerciali e di altri istituti ed Enti consorziali in cui siano obbligatoriamente consorziati il Ministero dell'economia nazionale o altri Ministeri. Per tali fondi, oltre all'obbligo di integrale destinazione allo scopo per cui sono stanziati, rimane l'obbligo della continuita' e permanenza del consorzio, ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento, nonche' l'obbligo degli aumenti eventuali di contributo, ai sensi delle disposizioni stesse.
[4]Possono altresi' essere attribuiti ai Consigli provinciali dell'economia, di volta in volta, singoli fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, ed eventualmente in altri bilanci, in relazione a servizi attribuiti alla competenza dei Consigli stessi. All'uopo verra' provveduto mediante Reali decreti promossi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, e nei quali saranno stabilite le norme per la gestione dei fondi predetti.
[5]Inoltre, la concessione di contributi e sussidi a carico del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, per iniziative, di carattere provinciale o comunale, inerenti ai servizi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, sara' fatta dal Ministero stesso, nelle rispettive Provincie, udito il parere del Consiglio provinciale dell'economia. Per il tramite di questo avranno luogo le relative erogazioni, con le modalita' che saranno di volta in volta stabilite dal Ministero. Fanno a cio' eccezione le spese per la formazione del bilancio degli istituti governativi e consorziali autonomi con il contributo dello Stato.
[6]I fondi provenienti comunque dai bilanci governativi s'intendono attribuiti con l'obbligo di integrale destinazione allo scopo per cui furono assegnati, in base al capitolo di spesa del bilancio Ministeriale da cui provengono. Essi devono figurare nel bilancio del Consiglio provinciale dell'economia unicamente con siffatta destinazione, e debbono essere gestiti e contabilizzati con esclusivo riguardo alla destinazione stessa.
Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 7 luglio 1927
