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[1]I Consigli provinciali dell'economia provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti:
- a)dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che essi rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;
- b)dalla riscossione di un diritto sulle inscrizioni nei ruoli di cui al n. 20 dell'art. 3 della presente legge;
- c)dal gettito di una imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attivita' commerciale o industriale, comprese le attivita' agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile;
- d)dal gettito di una imposta sul commercio temporaneo e girovago;
- e)dal gettito di un centesimo della sovrimposta (terreni e fabbricati) applicata dalla Provincia secondo le norme in vigore;
- f)dall'importo di un contributo annuo degli istituti per le assicurazioni sociali, pari a L. 0.25 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella Provincia;
- g)da contributi volontari di singoli cittadini e di Enti pubblici o privati.
[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027)).
[3]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027)).
[4]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027)).
[5]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027)).
[6]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027)).
Testo in vigore dal 7 luglio 1927 al 22 dicembre 2008
