Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Non piu' tardi del mese di novembre i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

[2]Entro il maggio i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

[3]Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

[4]Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione Ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa, a cura e a spese del Consiglio.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art24 · fonte del testo