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[1]Non piu' tardi del mese di novembre i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.
[2]Entro il maggio i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.
[3]Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.
[4]Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione Ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa, a cura e a spese del Consiglio.
Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008
