Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti per le opere dello Stato.
tolto: Per speciali ed eccezionali circostanze potra' farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata, nel caso di alienazioni per un valore inferiore alleL. 20,000. Potra' pure operarsi nello stesso modo e per un valore inferiore alle lire 10,000, negli altri casi indicati nel primo comma del presente articolo.
tolto: Qualora intervenga il consenso del Ministro per l'economia nazionale potra' prescindersi anche dai limiti suaccenati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art25 · fonte del testo