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[1]Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti per le opere dello Stato.

[2]Per speciali ed eccezionali circostanze potra' farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata, nel caso di alienazioni per un valore inferiore alle L. 20,000. Potra' pure operarsi nello stesso modo e per un valore inferiore alle lire 10,000, negli altri casi indicati nel primo comma del presente articolo.

[3]Qualora intervenga il consenso del Ministro per l'economia nazionale potra' prescindersi anche dai limiti suaccenati.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art25 · fonte del testo