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[1]Chiunque, sia individualmente, sia in societa' con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura, e' tenuto a farne denuncia ai Consigli dell'economia delle Province, nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.
[2]Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attivita' agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16.
[3]Per le societa' legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.
[4]La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della societa' o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo, se si tratti di azienda appartenente a societa' regolarmente costituite o a singoli individui.
[5]Alla denuncia della costituzione della societa' deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.
[6]Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle societa' e delle ditte singole.
[7]La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle societa' debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.
[8]Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago debbono fare, di volta in volta, la denuncia ad ogni Consiglio dell'economia, nella cui giurisdizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.
[9]I Consigli provinciali dell'economia provvedono d'ufficio alla registrazione delle ditte e delle societa' che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 31.
Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008
