Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008. 187 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: L'omissione o il ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge, sono puniti con l'ammenda da L. 20 aL. La falsa denuncia e' punita con l'ammenda non inferiore a L. 400.

tolto: Il presidente del Consiglio e' tenuto a deferire i contravventori alla autorita' giudiziaria, per gli effetti di legge.

tolto: Pero' prima di deferirli all'autorita' giudiziaria, il presidente li invitera' a fare, entro il termine di 10 giorni dalla data dell'invito, la oblazione giudiziale analogamente a quanto dispone la legge comunale e provinciale.

tolto: L'oblazione non sara' accettata se, nel caso di omissione, il contravventore non avra' dimostrato di aver soddisfatto all'obbligo della denuncia.

tolto: L'oblazione sara' di L. 10 per il ritardo della presentazione, di L. 50 per l'omissione della denuncia.

tolto: Sono esclusi dal beneficio dell'oblazione i casi di falsa denuncia.

tolto: Il provento delle pene pecuniarie e' interamente devoluto alla formazione di un fondo per sussidi a favore del personale in servizio o in quiescenza di ciascun Consiglio e per migliorare il trattamento di quiescenza.

tolto: Le norme per l'amministrazione di detto fondo saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art31 · fonte del testo