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[1]In base alle denuncie di cui all'art. 28, i Consigli dell'economia debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.
[2]Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle ditte, degli amministratori e dei procuratori delle societa', agli effetti dell'art. 11 della presente legge, puo' essere fatto con atto separato da richiamarsi sul registro delle ditte.
[3]Il registro delle ditte puo' essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al segretario del Consiglio. Per tale esame nessun diritto e' dovuto.
Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008
