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[1]I Consigli provinciali dell'economia esercitano le attribuzioni qui sotto elencate, oltre a quelle ad essi deferite da leggi e decreti speciali:
[2]1° funzionano da osservatori del locale movimento economico e sociale, raccogliendo ed elaborando notizie e dati riguardanti l'agricoltura, l'industria, il commercio e il lavoro, nonche' le condizioni in cui, nella Provincia, si svolgono tali attivita'; e cio' anche con riguardo ad ogni possibilita' di incremento economico e di progresso sociale nella Provincia medesima;
[3]2° formulano proposte al Governo e alle pubbliche Amministrazioni, per provvidenze attinenti all'agricoltura, all'industria, al commercio, al lavoro, alla previdenza sociale;
[4]3° propongono regolamenti speciali di carattere provinciale, diretti ad agevolare l'efficace applicazione delle leggi interessanti l'agricoltura, l'industria, il commercio, il lavoro, e cio' nei limiti fissati dalle leggi stesse;
[5]4° propongono al Ministero dell'economia nazionale le modificazioni o gli adattamenti dei programmi degli istituti di istruzione dipendenti dal Ministero medesimo in relazione con le condizioni locali od esigenze particolari;
[6]5° possono, con l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, fondare od amministrare, da soli od in concorso con altri Enti, istituti di istruzione agraria, industriale, commerciale, ed altre istituzioni, servizi ed aziende nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e delle classi lavoratrici;
[7]6° promuovono, in genere, iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della Provincia;
[8]7° funzionano da organi locali per i servizi della statistica;
[9]8° raccolgono ed elaborano i dati e gli elementi di fatto relativi ai patti collettivi di lavoro;
[10]9° provvedono, in luogo dell'Amministrazione provinciale, alle nomine dei rappresentanti provinciali nelle Commissioni e Consigli di vigilanza e di amministrazione degli istituti ed Enti consorziali nei quali sono obbligatoriamente consorziati il Ministero dell'economia nazionale ovvero altri Ministeri;
[11]10° possono costituirsi parte civile nei giudizi per frodi e per ogni altro reato attinente alla manifattura ed al commercio dei prodotti agricoli e industriali e loro derivati;
[12]11° possono essere delegati dal Ministero dell'economia nazionale ad esercitare, in luogo del Ministero stesso, la sorveglianza su Enti ed istituti;
[13]12° compilano e riordinano periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali e agrarie della Provincia, e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione consigliare in cui i singoli usi furono accertati;
[14]13° danno parere sui regolamenti di polizia rurale riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle colture, nonche' sulle norme per le fiere e i mercati;
[15]14° adempiono alle attribuzioni finora demandate ai Comitati forestali, alle Commissioni provinciali di agricoltura, alle Commissioni e Comitati zootecnici ed agli Ispettorati zootecnici, dipendenti da qualunque Ente od autonomi;
[16]15° danno parere sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali, nei beni e nei domini collettivi, deliberati dalle Amministrazioni comunali e dalle universita' e comunanze agrarie, ed approvano i piani di massima della destinazione ed utilizzazione di tali beni in conformita' delle leggi vigenti in materia;
[17]16° provvedono, in luogo dell'Amministrazione provinciale, all'applicazione delle leggi 15 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;
[18]17° adempiono le attribuzioni fino ad ora demandate alle Prefetture ed alle Sottoprefetture del Regno, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica e di marchi e segni distintivi di fabbrica e di marchi internazionali;
[19]18° formano mercuriali e listini di prezzi agli effetti dell'art. 38 del Codice di commercio salvo quanto e' disposto per i listini delle borse dei valori dalla legislazione speciale in materia;
[20]19° ricevono e registrano le denuncie della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte;
[21]20° compilano, in base a norme regolamentari da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, ruoli di curatori di fallimento, periti commerciali, industriali ed agrari, stivatori e pesatori pubblici, e formano, a norma di legge, il ruolo dei mediatori;
[22]21° hanno alle loro dipendenze le borse di commercio, le amministrano, ne percepiscono le entrate e ne sostengono le spese;
[23]22° rilasciano certificati di origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio.
[24]Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato sono obbligate a fornire ai Consigli provinciali della economia le notizie e i dati di cui questi hanno bisogno per adempiere le attribuzioni ad essi demandate dalla legge.
Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 7 luglio 1927
