tolto: 8° raccolgono ed elaborano i dati e gli elementi di fatto relativi ai patti collettivi di lavoro;
tolto: 9° provvedono, in luogo dell'Amministrazione provinciale, alle nomine dei rappresentanti provinciali nelle Commissioni e Consigli di vigilanza e di amministrazione degli istituti ed Enti consorziali nei quali sono obbligatoriamente consorziati il Ministero dell'economia nazionale ovvero altri Ministeri;
tolto: 10° possono costituirsi parte civile nei giudizi per frodi e per ogni altro reato attinente alla manifattura ed al commercio dei prodotti agricoli e industriali e loro derivati;
tolto: 11° possono essere delegati dal Ministero dell'economia nazionale ad esercitare, in luogo del Ministero stesso, la sorveglianza su Enti ed istituti;
tolto: 12° compilano e riordinano periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali e agrarie della Provincia, e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione consigliare in cui i singoli usi furono accertati;
tolto: 13° danno parere sui regolamenti di polizia rurale riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle colture, nonche' sulle norme per le fiere e i mercati;
tolto: 14° adempiono alle attribuzioni finora demandate ai Comitati forestali, alle Commissioni provinciali di agricoltura, alle Commissioni e Comitati zootecnici ed agli Ispettorati zootecnici, dipendenti da qualunque Ente od autonomi;
tolto: 15° danno parere sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali, nei beni e nei domini collettivi, deliberati dalle Amministrazioni comunali e dalle universita' e comunanze agrarie, ed approvano i piani di massima della destinazione ed utilizzazione di tali beni in conformita' delle leggi vigenti in materia;
tolto: 16° provvedono, in luogo dell'Amministrazione provinciale, all'applicazione delle leggi 15 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;
tolto: 17° adempiono le attribuzioni fino ad ora demandate alle Prefetture ed alle Sottoprefetture del Regno, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica e di marchi e segni distintivi di fabbrica e di marchi internazionali;
tolto: 18° formano mercuriali e listini di prezzi agli effetti dell'art. 38 del Codice di commercio salvo quanto e' disposto per i listini delle borse dei valori dalla legislazione speciale in materia;
tolto: 19° ricevono e registrano le denuncie della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte;
tolto: 20° compilano, in base a norme regolamentari da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, ruoli di curatori di fallimento, periti commerciali, industriali ed agrari, stivatori e pesatori pubblici, e formano, a norma di legge, il ruolo dei mediatori;
tolto: 21° hanno alle loro dipendenze le borse di commercio, le amministrano, ne percepiscono le entrate e ne sostengono le spese;
tolto: 22° rilasciano certificati di origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio.
tolto: Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato sono obbligate a fornire ai Consigli provinciali della economia le notizie e i dati di cui questi hanno bisogno per adempiere le attribuzioni ad essi demandate dalla legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027