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[1]Ogni Consiglio provinciale dell'economia ha un segretario ed impiegati di concetto, d'ordine e di servizio, in numero e per qualita' rispondente alle proprie esigenze.
[2]Le norme generali per l'assunzione, le promozioni e il trattamento del personale saranno dettate dal regolamento.
[3]La pianta organica degli impiegati e il regolamento del personale sono deliberati dal Consiglio in adunanza plenaria, e sono soggetti alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale.
[4]Per l'azione tecnica inerente alle proprie competenze, il Consiglio si varra' degli organi tecnici cui sono preposti i rispettivi membri professionali di diritto.
Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 7 luglio 1927
