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Sono designabili a norma del precedente art. 5, tutti coloro che possono essere eletti a consigliere provinciale ed appartengono ad uno dei seguenti gruppi salve le eccezioni di cui al successivo art. 7:
- a)laureati in scienze agrarie, in zooiatria, in ingegneria, in chimica o in scienze economiche e commerciali e sociali; licenziati dalle Regie scuole agrarie medie, dalle scuole pratiche di agricoltura e da istituti agrari equipollenti; geometri; licenziati dagli istituti medi industriali o commerciali; licenziati dagli istituti nautici; ragionieri: tutti in quanto facenti parte di un'azienda agricola, industriale o commerciale;
- b)proprietari e affittuari di fondi rustici, enfiteuti, che paghino nella provincia non meno di annue L. 25 per imposta erariale, sui terreni o per imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari;
- c)esercenti per proprio conto di una azienda commerciale o industriale e rappresentanti di commercio, purche' iscritti nel registro delle ditte del Consiglio provinciale dell'economia;
- d)soci con firma di societa' in nome collettivo; accomandatari di societa' in accomandita; presidenti ed amministratori con firma di societa' anonime, purche' le dette societa' siano iscritte nel registro delle ditte come alla lettera c);
- e)direttori che abbiano facolta' di firmare, da soli o congiuntamente con altri, nonche' institori di sedi o succursali di aziende agrarie, commerciali od industriali, inscritte nel registro delle ditte come alla lettera c);
- f)curatori, institori e liquidatori di aziende agrarie, commerciali od industriali di cui alle lettere c) e d), costituite in eredita' giacente, ovvero facenti parte di essa;
- g)curatori di persone incapaci, che siano proprietari di aziende agrarie, commerciali o industriali di cui alla lettera c);
- h)impiegati delle aziende agrarie, industriali o commerciali, che risiedano nella Provincia da almeno 10 anni;
- i)mezzadri, coloni parziari, salariati fissi con compartecipazione e simili, i quali risiedano nella Provincia da almeno 10 anni;
- l)lavoratori della terra ed operai occupati che risiedano nella Provincia da almeno 10 anni.
Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 7 luglio 1927
