Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1926 al 7 luglio 1927. 315 parole tolte, 21 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Sono designabili a norma del precedente art. 5, tutti coloro che possono essere eletti a consigliere provinciale ed appartengono ad uno dei seguenti gruppi salve le eccezioni di cui al successivo art. 7:
tolto: a) laureati in scienze agrarie, in zooiatria, in ingegneria, in chimica o in scienze economiche e commerciali e sociali; licenziati dalle Regie scuole agrarie medie, dalle scuole pratiche di agricoltura e da istituti agrari equipollenti; geometri; licenziati dagli istituti medi industriali o commerciali; licenziati dagli istituti nautici; ragionieri: tutti in quanto facenti parte di un'azienda agricola, industriale o commerciale;
tolto: b) proprietari e affittuari di fondi rustici, enfiteuti, che paghino nella provincia non meno di annue L. 25 per imposta erariale, sui terreni o per imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari;
tolto: c) esercenti per proprio conto di una azienda commerciale o industriale e rappresentanti di commercio, purche' iscritti nel registro delle ditte del Consiglio provinciale dell'economia;
tolto: d) soci con firma di societa' in nome collettivo; accomandatari di societa' in accomandita; presidenti ed amministratori con firma di societa' anonime, purche' le dette societa' siano iscritte nel registro delle ditte come alla lettera c);
tolto: e) direttori che abbiano facolta' di firmare, da soli o congiuntamente con altri, nonche' institori di sedi o succursali di aziende agrarie, commerciali od industriali, inscritte nel registro delle ditte come alla lettera c);
tolto: f) curatori, institori e liquidatori di aziende agrarie, commerciali od industriali di cui alle lettere c) e d), costituite in eredita' giacente, ovvero facenti parte di essa;
tolto: g) curatori di persone incapaci, che siano proprietari di aziende agrarie, commerciali o industriali di cui alla lettera c);
Mostra gli altri 3 capoversi cambiati
tolto: h) impiegati delle aziende agrarie, industriali o commerciali, che risiedano nella Provincia da almeno 10 anni;
tolto: i) mezzadri, coloni parziari, salariati fissi con compartecipazione e simili, i quali risiedano nella Provincia da almeno 10 anni;
tolto: l) lavoratori della terra ed operai occupati che risiedano nella Provincia da almeno 10 anni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027