Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Art. 34 — null
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In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato puo' rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010
