Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato), in quanto identica questione è già stata dichiarata non fondata con la sent. n. 406 del 1998 e non sono stati addotti motivi nuovi e diversi idonei ad indurre la Corte a modificare il proprio orientamento. - S. n. 406/1998.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 113 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art33 · fonte su Normattiva