Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26531/2025

    1 ottobre 2025
    • PROCEDIMENTI SOMMARI
    • D'INGIUNZIONE

    In tema di procedimento di ingiunzione, il decreto di estinzione del giudizio amministrativo pronunciato dal presidente del TAR ai sensi dell'art. 26 della l. n. 1034 del 1971 (come modificato dall'art. 9 della l. n. 205 del 2000) ha natura ordinatoria di rito e non attribuisce alcun potere di regolazione o liquidazione delle spese (spettante al collegio solo in caso di rigetto dell'opposizione), sicché non è qualificabile come condanna generica ex art. 278 c.p.c., non forma giudicato sull'an debeatur delle spese e non integra prova scritta idonea a fondare la domanda monitoria, neppure se accompagnato dalla parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

    Art. 26 · Art. 9 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa · Art. 278 c.p.c. · Art. 633 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 417/2002

    Questione infondata
    31 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 9, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevate in riferimento all’art. 25 della Costituzione, ed aventi ad oggetto la composizione monocratica della Corte dei conti per i giudizi in materia pensionistica, e la composizione collegiale della stessa Corte dei conti in sede cautelare. Infatti il principio del giudice naturale precostituito per legge - la cui violazione è denunciata nell’ordinanza di rimessione - appare del tutto rispettato poiché le disposizioni censurate rientrano tra quelle che compongono il quadro normativo dal quale desumere le regole prefissate dalla legge secondo criteri oggettivi e generali per l'identificazione del giudice competente. - Sulle condizioni di rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione v. ordinanza citata n. 63/2002. - Su analoghe questioni riferite però all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2000 v. le ordinanze n. 124/2002 e n. 343/2001, qui citate.

    Art. 25 cost. · Art. 26 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 9 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa · Art. 9 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art26 · fonte su Normattiva