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Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge, il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali e' composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato piu' anziani, da due presidenti di tribunali amministrativi regionali e da quattro magistrati amministrativi regionali sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente. Il Consiglio di Presidenza e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art49 · fonte su Normattiva