I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario. Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede puo' essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali per una delle seguenti ragioni:

  • a)su domanda;
  • b)in seguito ad avanzamento;
  • c)in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilita' prevista dalla legge;
  • d)per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali. I magistrati amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali. Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilita' e le cause di ineleggibilita' previste per i magistrati ordinari.

Testo vigente dal 13 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art13 · fonte su Normattiva