I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario. Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede puo' essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali per una delle seguenti ragioni:
- a)su domanda;
- b)in seguito ad avanzamento;
- c)in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilita' prevista dalla legge;
- d)per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali. I magistrati amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali. Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilita' e le cause di ineleggibilita' previste per i magistrati ordinari.
Testo vigente dal 13 dicembre 1971
