Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'importo dei vaglia non reclamati nei termini indicati all'articolo precedente si prescrive a favore dell'Amministrazione. Si applicano ai vaglia postali a taglio fisso le norme del titolo III, capo I, del succitato Codice postale e delle telecomunicazioni in quanto compatibili e non modificate dalla presente legge.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-12-05;1288~art3 · fonte del testo