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L'importo dei vaglia non reclamati nei termini indicati all'articolo precedente si prescrive a favore dell'Amministrazione. Si applicano ai vaglia postali a taglio fisso le norme del titolo III, capo I, del succitato Codice postale e delle telecomunicazioni in quanto compatibili e non modificate dalla presente legge.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
