Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie
Art. 1
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E' istituito in Roma il Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie. Il Centro" ha personalita' giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 5 settembre 1952 al 7 luglio 1955
