Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Centro ha un fondo di riserva di lire 500.000 in buoni del Tesoro novennali 1960 aumentabili col 4 per cento degli utili di gestione annuali di cui alla lettera e). Per il raggiungimento dei propri fini il Centro dispone:
tolto: a) di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto in quello degli affari esteri.
tolto: b) di contributi eventuali di altre amministrazioni, enti o privati;
tolto: c) degli utili di gestione di foresterie;
tolto: d) degli utili del fondo di riserva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1127~art4 · fonte del testo