Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie
Art. 4
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Il Centro ha un fondo di riserva di lire 500.000 in buoni del Tesoro novennali 1960 aumentabili col 4 per cento degli utili di gestione annuali di cui alla lettera e). Per il raggiungimento dei propri fini il Centro dispone:
- a)di un contributo annuo di lire 8 milioni iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di un contributo annuo di lire 4 milioni iscritto in quello del Ministero degli affari esteri;
- b)di contributi eventuali di altre amministrazioni, enti o privati;
- c)degli utili di gestione di foresterie;
- d)degli utili del fondo di riserva.
Testo in vigore dal 5 settembre 1952 al 7 luglio 1955
