Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie
Art. 5
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L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Centro e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni di materia fiscale.
Testo in vigore dal 5 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
