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All'onere di lire 12 milioni, di cui all'art. 4, lettera a), della presente legge, verra' fatto fronte: nell'esercizio finanziario 1951-52 mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo; nell'esercizio finanziario 1952-53 mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate previste nel primo provvedimento di variazione al bilancio dell'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 5 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1127~art6 · fonte del testo