Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonche' ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermita' contratta o aggravata per causa di servizio, e' attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. E' data facolta' agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento piu' favorevole derivante da altre leggi. Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma. Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile.

Testo vigente dal 6 novembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;974~art1 · fonte su Normattiva