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I membri del CGIE rappresentanti le comunita' italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COEMIT costituiti nei Paesi in cui risiedono. 2. prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in telazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio. 3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di presidenza.

Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1989-11-06;368~art11 · fonte su Normattiva