Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1 il CGIE provvede a:

  • a)esaminare, in armonia con lo sviluppo ((politico, culturale,)) economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunita' italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunita' medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attivita' produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
  • b)formulare, su richiesta del Governo ((o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento)), pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materie di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunita' italiane all'estero.
  • c)promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunita' italine nel mondo, collaborando ((alla organizzazione e)) alla elaborazione degli stessi;

Testo vigente dal 15 luglio 1998

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-11-06;368~art2 · fonte su Normattiva