Il CGIE esprime parere obbligatorio ((sulle proposte del Governo)) concernenti le seguenti materie:

  • a)stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunita' italiene all'estero;
  • b)progrmmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale ((, assistenziale)) e previdenziale;
  • d)informazioni e programmi radiotelevisivi ((e informatizzati)) per le comunita' italiane all'estero;
  • e)linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali. (( Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni. (( Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE. ((1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198)). In caso di motivita urgenza, il parere e' formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9 e deve essre sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia epresso nella riunione successiva alla richista. ((5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari))

Testo vigente dal 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1989-11-06;368~art3 · fonte su Normattiva