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Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1 il CGIE provvede a:

  • a)esaminare, in armonia con lo sviluppo economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunita' italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunita' medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attivita' produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
  • b)formulare, su richiesta del Governo, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materie di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunita' italiane all'estero.
  • c)promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunita' italine nel mondo, collaborando alla elaborazione degli stessi;
  • d)elaborare una relazione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi del triennio precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo.

Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1989-11-06;368~art2 · fonte su Normattiva