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Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

  • a)il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;
  • b)il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • c)un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonche' uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismop e dello spettacolo;
  • d)sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome;
  • e)un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • f)un esperto designato dalla RAI-TV;
  • g)tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;
  • h)quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il Comitato di presidenza puo' invitare a partecipare a singole sessioni dei lavori del CGIE, con solo diritto di parola, sino a venti personalita' interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonche' studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE. Il presidente e' tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che paeteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1989-11-06;368~art6 · fonte su Normattiva