Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1949 al 8 agosto 1991. Leggi il testo vigente →
Alle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio nazionale viene provveduto dalla Cassa nazionale del notariato.
Testo in vigore dal 31 agosto 1949 al 8 agosto 1991
