Il Consiglio nazionale del notariato:

  • a)da' parere sulle disposizioni da emanarsi per guanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia;
  • b)presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorita' competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in reazione all'attivita' notarile;
  • c)raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b);
  • d)assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;
  • e)cura la tutela degli interessi della categoria dei notai; ((f) elabora principi di deontologia professionale)).

Testo vigente dal 8 agosto 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1991

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1949 al 8 agosto 1991. 16 parole tolte, 6 parole aggiunte.

tolto: f) elegge fra i suoi componenti i membri della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato aggiunto: f) elabora principi di deontologia professionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;577~art2 · fonte del testo