Art. 26 — Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale
Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
- a)esprime, quando e' richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;3
- b)coordina e promuove le attivita' dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
- c)esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;
- d)esprime il parere sulla fusione degli ordini;
- e)esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;
- f)designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
- g)determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi,
- h)decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59
3Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha disposto (con l'art. 50, comma 5) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"".
Testo vigente dal 8 maggio 2010
