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Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate sono composte dai membri ordinari e dai membri straordinari della rispettiva Forza armata. ((Il segretario generale del Ministero della difesa, o il suo rappresentante, il procuratore generale militare, i direttori generali che sopraintendono ad attivita' comuni alle tre forze armate, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, od i loro supplenti partecipano a ciascuna delle tre Sezioni)).
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 2 giugno 2000
