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Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate sono composte dai membri ordinari e dai membri straordinari della rispettiva Forza armata. ((Il segretario generale del Ministero della difesa, o il suo rappresentante, il procuratore generale militare, i direttori generali che sopraintendono ad attivita' comuni alle tre forze armate, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, od i loro supplenti partecipano a ciascuna delle tre Sezioni)).

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 2 giugno 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1951 al 6 aprile 1968. 1 parola tolta, 24 parole aggiunte.

Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate sono composte dai membri ordinari e dai membri straordinari della rispettiva Forza armata. Il aggiunto: segretario generale del Ministero della difesa, o il suo rappresentante, il procuratore generale militare, aggiunto: i direttori generali che sopraintendono ad attivita' comuni alle tre forze armate, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato tolto: eaggiunto: , od i loro supplenti partecipano a ciascuna delle tre Sezioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art7 · fonte del testo