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Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate sono composte dai membri ordinari e dai membri straordinari della rispettiva Forza armata. Il procuratore generale militare, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato e i loro supplenti partecipano a ciascuna delle tre Sezioni.

Testo in vigore dal 24 marzo 1951 al 6 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art7 · fonte del testo