Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 giugno 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r 25 ottobre 1999, n.556.
Abrogato dal 2 giugno 2000
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Articolo abrogato dal d.p.r 25 ottobre 1999, n.556.
Abrogato dal 2 giugno 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 2 giugno 2000. 70 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate sono composte dai membri ordinari e dai membri straordinari della rispettiva Forza armata. Il segretario generale del Ministero della difesa, o il suo rappresentante, il procuratore generale militare, i direttori generali che sopraintendono ad attivita' comuni alle tre forze armate, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, od i loro supplenti partecipano a ciascuna delle tre Sezioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 25 OTTOBRE 1999, N.556
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art7 · fonte del testo