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Il presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, per le riunioni plenarie, ed i presidenti di sezione, per le riunioni di sezione, possono di volta in volta convocare, per dar parere, ufficiali delle Forze armate ed eventualmente funzionari delle Amministrazioni statali, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della liberta' e delle formazioni partigiane, nonche' persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari.

Testo in vigore dal 24 marzo 1951 al 2 giugno 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art8 · fonte del testo