Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 giugno 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r 25 ottobre 1999, n.556.
Abrogato dal 2 giugno 2000
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Articolo abrogato dal d.p.r 25 ottobre 1999, n.556.
Abrogato dal 2 giugno 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1951 al 2 giugno 2000. 76 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, per le riunioni plenarie, ed i presidenti di sezione, per le riunioni di sezione, possono di volta in volta convocare, per dar parere, ufficiali delle Forze armate ed eventualmente funzionari delle Amministrazioni statali, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della liberta' e delle formazioni partigiane, nonche' persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 25 OTTOBRE 1999, N.556
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art8 · fonte del testo