Il Fondo di cui al precedente articolo ha lo scopo di provvedere:

  • a)all'assistenza degli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza di qualsiasi carriera e grado, deceduto, in servizio od in quiescenza; del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno;
  • b)al conferimento di contributi scolastici ed alla concessione, mediante concorso, di borse di studio ai figli del personale anzidetto;
  • c)all'assicurazione del personale di pubblica sicurezza addetto a servizi particolarmente rischiosi;
  • d)alla concessione di sussidi al personale militare e civile della pubblica sicurezza, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita';
  • e)alla concessione di adeguati contributi ai reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, e per ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, nonche' la sanita' morale e fisica dei dipendenti e delle loro famiglie, salvo che l'Ente non ritenga di provvedervi direttamente;
  • f)alla ripartizione dei premi cui hanno diritto gli agenti accertatori di contravvenzioni secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dalle leggi dello Stato;
  • g)alla concessione di premi al personale civile e militare che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, con sicuri vantaggi per la collettivita' e l'accresciuto decoro dell'Amministrazione;
  • h)alla costruzione di alloggi per il personale piu' bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale nei confronti del personale anzidetto.

Testo vigente dal 10 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-11-12;1279~art2 · fonte su Normattiva