Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 2 — Fini
Sono iscritti all'Opera stessa ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425, i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio di ruolo, in prova e stabili. Le finalita' dell'Opera sono:
- a)l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere obbligatorio:
- 1)indennita' di buonuscita a favore di dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti;
- 2)assegni previdenziali a favore di dipendenti dispensati dal servizio perche' riconosciuti inidonei al servizio ferroviario in genere, e loro superstiti;
- 3)sussidi temporanei agli orfani;
- 4)assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;
- 5)assegni giornalieri di malattia a favore di dipendenti assenti dal servizio per malattia;
- 6)assegni mensili e sussidi integrativi di stipendio ridotto a favore di dipendenti collocati in aspettativa per motivi di salute;
- 7)sussidi scolastici a favore di orfani iscritti a scuole medie di secondo grado;
- 8)sussidi funerari ai superstiti di dipendenti deceduti dopo la cessazione dal servizio;
- b)l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere facoltativo:
- 1)assistenza in convitti, semiconvitti o istituti specializzati a favore degli orfani;
- 2)sussidi scolastici a favore di figli di dipendenti a riposo nei casi di grave e riconosciuto bisogno;
- 3)borse di studio a favore di figli ed orfani di dipendenti, particolarmente meritevoli per profitto scolastico;
- 4)assistenza in soggiorni di vacanza di figli ed orfani di dipendenti;
- 5)organizzazione di centri di soggiorno climatici per nuclei familiari dei ferrovieri;
- 6)istituzione e gestione di case di riposo a favore di dipendenti a riposo e loro vedove;
- 7)assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;
- 8)sussidi straordinari a favore di dipendenti in pensione e dei congiunti superstiti e di quelli deceduti;
- c)l'esercizio della gestione del credito a favore degli iscritti.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
