Sono iscritti all'Opera stessa ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425, i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio di ruolo, in prova e stabili. Le finalita' dell'Opera sono:

  • a)l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere obbligatorio:
  • 1)indennita' di buonuscita a favore di dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti;
  • 2)assegni previdenziali a favore di dipendenti dispensati dal servizio perche' riconosciuti inidonei al servizio ferroviario in genere, e loro superstiti;
  • 3)sussidi temporanei agli orfani;
  • 4)assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;
  • 5)assegni giornalieri di malattia a favore di dipendenti assenti dal servizio per malattia;
  • 6)assegni mensili e sussidi integrativi di stipendio ridotto a favore di dipendenti collocati in aspettativa per motivi di salute;
  • 7)sussidi scolastici a favore di orfani iscritti a scuole medie di secondo grado;
  • 8)sussidi funerari ai superstiti di dipendenti deceduti dopo la cessazione dal servizio;
  • b)l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere facoltativo:
  • 1)assistenza in convitti, semiconvitti o istituti specializzati a favore degli orfani;
  • 2)sussidi scolastici a favore di figli di dipendenti a riposo nei casi di grave e riconosciuto bisogno;
  • 3)borse di studio a favore di figli ed orfani di dipendenti, particolarmente meritevoli per profitto scolastico;
  • 4)assistenza in soggiorni di vacanza di figli ed orfani di dipendenti;
  • 5)organizzazione di centri di soggiorno climatici per nuclei familiari dei ferrovieri;
  • 6)istituzione e gestione di case di riposo a favore di dipendenti a riposo e loro vedove;
  • 7)assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;
  • 8)sussidi straordinari a favore di dipendenti in pensione e dei congiunti superstiti e di quelli deceduti;
  • c)l'esercizio della gestione del credito a favore degli iscritti.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art2 · fonte su Normattiva