Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno dieci contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65° anno di eta'. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

Testo vigente dal 10 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art11 · fonte su Normattiva