Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Art. 17 — Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e versato all'ente, per almeno venti anni, il contributo personale.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
