Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.
- Art. 1 — Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un Fondo unico
- Art. 2 — Scopi del Fondo
- Art. 3 — Comitato di vigilanza e suoi compiti
- Art. 4 — Composizione del comitato di vigilanza
- Art. 5 — Soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo
- Art. 6 — Contributo a carico degli iscritti
- Art. 7 — Modalità di pagamento del contributo
- Art. 8 — Sospensione dell'iscrizione al Fondo
- Art. 9 — Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo
- Art. 10 — Contributo dovuto per la prosecuzione volontaria
- Art. 11 — Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia
- Art. 12 — Requisiti per il diritto alla pensione di invalidità
- Art. 13 — Pensione di invalidità ai sacerdoti ridotti allo stato laicale e ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni
- Art. 14 — Requisiti per la pensione ai superstiti
- Art. 15 — Importi delle pensioni
- Art. 16 — Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento dell'età di pensionamento
- Art. 17 — Decorrenza delle pensioni
- Art. 18 — Determinazione delle pensioni per gli iscritti a più forme di previdenza
- Art. 19 — Pensione supplementare per contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
- Art. 20 — Perequazione automatica delle pensioni
- Art. 21 — Contributo a carico dello Stato
- Art. 22 — Copertura della spesa
- Art. 23 — Sacerdoti ridotti allo stato laicale e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni: regolarizzazione dei periodi pregressi
- Art. 24 — Sacerdoti trasferitisi fuori del territorio italiano od entrati a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa: autorizzazione al versamento dei contributi volontari
- Art. 25 — Pensione di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo
- Art. 26 — Rivalutazione delle pensioni liquidate con le precedenti leggi
- Art. 27 — Rinvio ad alcune norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
- Art. 28 — Abrogazione delle leggi istitutive del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero e del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
- Art. 29 — Entrata in vigore della legge