Art. 2 — Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di eta' dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. La misura della pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, e' pari all'importo della pensione spettante ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorato del dieci per cento. Tale misura e' aumentata di un trentesimo del suddetto importo per ogni contributo soggettivo eccedente le trenta annualita' di contribuzione minima di cui al comma 1. Parimenti, la maggior quota di pensione ai fini del calcolo della riserva matematica di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e' calcolata in misura pari a un trentesimo dell'importo annuo della pensione base per ogni anno o frazione di anno che si ricongiunge. L'importo di cui al comma 2 e' accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente accreditato per effetto dei versamenti dei contributi integrativi effettuati ai sensi dell'articolo 13. E' ulteriormente accresciuto della quota prevista dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, per effetto dei versamenti effettuati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni biennio di contribuzione. Il supplemento per il contributo soggettivo di cui all'articolo 12 e quello per il contributo integrativo di cui all'articolo 13, comma 3, e' pari al dodici per cento dell'ammontare complessivo dei contributi versati negli anni successivi alla liquidazione o riliquidazione della pensione di vecchiaia.
Testo vigente dal 10 agosto 1991
