Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di eta' o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di riversibilita' ai superstiti dell'iscritto o pensionato del Fondo stesso, secondo le disposizioni e con le modalita' di cui all'articolo 14.

Testo vigente dal 10 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art2 · fonte su Normattiva