Art. 1 — Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 6-sexies) che "A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, comma 1, della lege 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura" costituito presso il Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
L. 12 novembre 2011, n. 183
5La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 19) che "Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, [...] previsti dal [...] comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, a decorrere dal 2012, sono fissati, [...] in euro 1.027.385. "
Testo in vigore dal 1 gennaio 2012 al 16 febbraio 2018
