Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
Art. 1 — Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
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E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:
- a)da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;
- b)dai rientri previsti dall'articolo 2.
Testo in vigore dal 10 gennaio 2000 al 27 febbraio 2011
