Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso

Art. 1 — Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 2000 al 27 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:

  • a)da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;
  • b)dai rientri previsti dall'articolo 2.

Testo in vigore dal 10 gennaio 2000 al 27 febbraio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1999-12-22;512~art1 · fonte su Normattiva