Art. 2 — Modifiche all'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[1]All'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, le parole: "con la sola ammenda" sono sostituite dalle seguenti: "solo con la multa o con l'ammenda", b)
[2]al secondo comma, dopo le parole: "oltre all'ammenda", sono inserite le seguenti: "o alla multa".
Testo vigente dal 31 dicembre 1993
