Il Ministero dell'interno, nei casi in cui occorra attuare interventi di carattere urgente e inderogabile per l'assistenza in natura, da effettuare con distribuzione di materiale vario, in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, e' autorizzato, qualora le scorte esistenti siano insufficienti, a procedere, nei limiti delle occorrenze strettamente indispensabili, ai relativi acquisti mediante la stipulazione di contratti in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 secondo comma limitatamente al parere del Consiglio di Stato, 9, 13 e 15 secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Alla esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente puo' provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Testo vigente dal 16 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art19 · fonte su Normattiva